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Accesso Civico

L’accesso civico (semplice o generalizzato), introdotto dall’art. 5 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, gratuitamente e senza necessità di dimostrare un interesse qualificato.

L’accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che gli enti hanno l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati. L’istanza deve essere inviata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L’accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che gli enti sono obbligati a pubblicare. L’istanza deve essere indirizzata all’Area di competenza che detiene i dati, le informazioni o i documenti.

Per approfondimenti e informazioni sul procedimento e sulle modalità, si rimanda al link relativo alla sotto-sezione “Accesso Civico” di Amministrazione Trasparente: https://www.fondazioneromasolidale.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico/