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Disabilità: sancito congedo straordinario anche per parenti entro il terzo grado

Data: 28 Luglio 2013

Anche parenti e affini entro il terzo grado, che siano conviventi di persone con grave disabilità, possono godere di un congedo straordinario, lo ha sancito la Corte Costituzionale con la sentenza 203/2013. Questa sentenza stabilisce così l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 su riposi e permessi per i figli con handicap grave che garantiva questi diritti solo al coniuge, al padre o alla madre, ai figli e ai fratelli, ma non agli altri parenti e affini, come per esempio agli zii. “La limitazione della sfera soggettiva vigente – osserva la Consulta – può pregiudicare l’assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso”. La dichiarazione di illegittimità costituzionale è volta a consentire che, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti menzionati nella disposizione censurata, e rispettando il rigoroso ordine di priorità da essa prestabilito, un parente o affine entro il terzo grado, convivente con il disabile, possa sopperire alle esigenze di cura dell’assistito, sospendendo l’attività lavorativa per un tempo determinato continuando però a beneficiare di un’adeguata tranquillità sul piano economico. Fonte www.superabile.it